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Etichettatura crackers: quando un prodotto può chiamarsi “crackers” in Italia
Chi si occupa della produzione e dell’etichettatura dei crackers, degli snack salati o dei prodotti da forno croccanti deve prestare molta attenzione alla denominazione legale riportata in etichetta.
In Italia, infatti, la parola “crackers” non può essere utilizzata per qualsiasi prodotto ma rappresenta una denominazione legale disciplinata dal D.P.R. 23 giugno 1993, n. 283, dedicato alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno.
Ciò significa che un prodotto secco, sottile e croccante non sempre potrà essere denominato “crackers”.
Una denominazione errata in etichetta potrebbe portare a richieste di modifica da parte della GDO, contestazioni in fase di controllo ufficiale, problemi nelle schede tecniche o ristampe delle etichette.
Perché la denominazione dei crackers è così importante
Il Reg. (UE) 1169/2011, prevede tra le informazioni obbligatorie in etichetta, la denominazione dell’alimento. L’articolo 17 stabilisce che la denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale; in mancanza di essa, si utilizza la denominazione usuale o, se necessario, la denominazione descrittiva.
Nel caso dei crackers prodotti e venduti in Italia, la denominazione dovrà essere valutata tenendo conto del D.P.R. n. 283/1993.
La regola generale è la seguente: se esiste una denominazione legale, anche tenendo conto delle norme nazionali, l’azienda dovrebbe attribuirla al prodotto e non scegliere liberamente tra le altre ritenute più adatte. Un errore abbastanza grave potrebbe essere quello di attribuire la denominazione del prodotto solamente sulla base del marketing, dell’aspetto o della traduzione a partire da un’etichetta estera.
La denominazione deve descrivere correttamente la natura dell’alimento e non deve indurre in errore il consumatore.
Cosa prevede la legge per quanto riguarda i crackers
Il D.P.R. n. 283/1993 riserva la denominazione “crackers” ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o più impasti, anche lievitati, costituiti da uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua.
La norma consente anche l’eventuale aggiunta di sale, zuccheri, oli e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare, altri ingredienti, aromi e additivi consentiti.
Il decreto prevede inoltre alcuni elementi tecnici da non trascurare:
- il prodotto deve essere ottenuto per stampaggio;
- il tenore di umidità del prodotto finito non deve essere superiore al 7% in peso;
- è prevista una tolleranza media del 2% in valore assoluto.
Le aziende alimentari dovranno valutare il rispetto di tutti questi requisiti prima di definire “crackers” i propri prodotti.
L’errore più comune: chiamare “crackers” qualsiasi snack croccante
Uno degli errori più frequenti è utilizzare la denominazione “crackers” per prodotti da forno sottili e croccanti.
Ecco alcuni esempi di prodotti da valutare con attenzione prima di denominarli crackers:
- snack salati da forno a base di legumi;
- sfoglie croccanti con semi;
- gallette sottili;
- prodotti laminati o estrusi;
- chips prodotte mediante cottura in forno;
- snack proteici o low carb senza sfarinati di cereali.
In questi casi, la denominazione “crackers” potrebbe non essere corretta ma andrebbero valutate delle denominazioni descrittive come ad esempio “Prodotto da forno salato croccante” oppure “Snack salato a base di farina di ceci“
La scelta dipenderà dalla composizione, dal processo produttivo e dalla presentazione complessiva del prodotto.
Crackers integrali, ai semi, multicereali o con olio extravergine: attenzione al QUID
Alcune aziende producono crackers con ingredienti caratterizzanti, come ad esempio crackers al rosmarino o crackers con semi di sesamo.
In questi casi non basta verificare se sia utilizzabile la denominazione “crackers” ma bisognerà valutare anche gli altri obblighi di etichettatura.
Se un ingrediente viene richiamato nella denominazione, evidenziato con immagini o utilizzato come elemento distintivo del prodotto, può essere necessario indicarne la percentuale in etichetta secondo le regole del QUID.
Esempio: “Crackers con semi di sesamo“
In questo caso bisognerà aggiungere la percentuale dei semi di sesamo o nella denominazione del prodotto, o immediatamente di seguito ad essa oppure nell’elenco degli ingredienti.
Crackers proteici o fonte di fibre
Un altro caso sempre più frequente riguarda l’etichettatura dei crackers presentati come proteici, ricchi di fibre, fit, low carb o adatti a regimi alimentari specifici.
In questo caso bisognerà distinguere 2 tipologie di comunicazione ovvero la denominazione del prodotto e la comunicazione nutrizionale.
Nel prima caso, tali prodotti potranno chiamarsi “crackers” solo se rispettano i requisiti previsti dalla norma vista in precedenza.
Nel secondo caso invece, per inserire in etichetta alcuni claim come “ricchi di proteine” o “fonte di fibre“, tali alimenti dovranno rispettare i requisiti previsti dal Reg. (CE) 1924/2006 sui claim nutrizionali e salutistici.
Per questo motivo, prima della stampa, è opportuno verificare sia la denominazione sia la comunicazione commerciale.
Prodotti importati: valgono le stesse regole?
Non sempre.
Per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri dell’UE, il D.P.R. n. 283/1993 prevede una specifica disposizione di libera commercializzazione anche se non conformi alle caratteristiche indicate dalla norma nazionale.
Per i prodotti provenienti da Paesi extra UE, l’importatore dovrà verificare la conformità del prodotto al mercato italiano ed europeo prima dell’immissione in commercio.
Errori frequenti nelle etichette dei crackers
Nelle etichette dei crackers gli errori più comuni riguardano:
- uso improprio della denominazione “crackers”;
- traduzione automatica a partire da etichette estere;
- mancanza del QUID per ingredienti evidenziati;
- claim nutrizionali non verificati;
- informazioni diverse tra etichetta, scheda tecnica e sito e-commerce.
Molti di questi errori emergono solo in fase avanzata, ovvero quando le etichette sono già state stampate o quando i prodotti sono già stati commercializzati.
La verifica preventiva permette di evitare costi e ritardi nelle consegne.
La soluzione per le aziende che producono crackers
Prima stampare le proprie etichette, le aziende che producono crackers dovrebbero richiedere una validazione legale.
Il controllo dovrebbe riguardare almeno:
- corretta denominazione dell’alimento;
- conformità al D.P.R. n. 283/1993;
- elenco degli ingredienti;
- allergeni;
- QUID;
- claim nutrizionali;
- dichiarazione nutrizionale;
- condizioni di conservazione;
- peso netto;
- dati dell’OSA;
- etichettatura ambientale;
- coerenza tra packaging, scheda tecnica e ricetta.
La denominazione “crackers” dovrebbe essere confermata solo dopo aver verificato la composizione del prodotto ed il suo processo produttivo.
In caso contrario, sarebbe preferibile scegliere una denominazione descrittiva più coerente al prodotto e meno rischiosa.
Quando serve una consulenza sull’etichetta dei crackers
Una consulenza è utile quando l’azienda:
- sta sviluppando una nuova linea di crackers;
- produce crackers integrali, proteici, multicereali o con semi;
- vuole usare claim nutrizionali;
- importa crackers o snack salati dall’estero;
- deve preparare schede tecniche per clienti o per la GDO;
- deve validare una nuova grafica;
- riceve osservazioni da clienti, distributori o auditor;
- deve verificare la conformità di etichette già in commercio;
- vende crackers anche online o su marketplace;
- vorrebbe evitare errori prima della stampa.
In questi casi la validazione dell’etichetta non dovrebbe essere considerata un costo, ma una verifica necessaria per ridurre il rischio di non conformità.
Conclusioni
In Italia la denominazione “crackers” non dovrebbe essere usata in modo generico per qualsiasi snack salato e croccante.
Il D.P.R. 23 giugno 1993, n. 283 disciplina tale denominazione e stabilisce quali sono le caratteristiche per i prodotti che possono essere chiamati crackers.
Per le aziende alimentari è importante verificare la composizione, il processo produttivo, l’umidità e gli ingredienti prima di scegliere “crackers” come denominazione legale dei propri prodotti.
Una denominazione errata potrebbe creare problemi commerciali, soprattutto quando il prodotto è destinato alla GDO, all’e-commerce o all’importazione.
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Dott. Cristian Panarelli
Tecnologo Alimentare n. 320 OTA Puglia