PPWR per le aziende alimentari: cosa cambia e come predisporre la dichiarazione di conformità
Il PPWR non riguarda solamente i produttori di bottiglie, vasetti, film, cartoni ed altri materiali di imballaggio.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, più conosciuto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), coinvolge anche le aziende che confezionano, commercializzano, importano o commissionano la produzione di prodotti alimentari.
Uno degli aspetti che sta generando più dubbi, soprattutto tra chi lavora negli uffici qualità alimentari, riguarda la dichiarazione di conformità prevista dal nuovo PPWR dal 12 Agosto 2026.
Chi deve predisporla? È sufficiente richiederla al proprio fornitore di packaging? Deve essere predisposta per ogni materiale oppure per l’intero imballaggio? Cosa deve fare un’azienda che acquista vasetti, tappi ed etichette da fornitori diversi?
Queste sono alcune tra le domande che mi sono state poste più frequentemente e sulle quali è necessario fare chiarezza.
Cos’è il PPWR e perché riguarda anche le aziende alimentari
Il Regolamento (UE) 2025/40 ha sostituito il precedente quadro normativo europeo sugli imballaggi introducendo dei requisiti che interessano l’intero ciclo di vita del packaging.
Il Regolamento è entrato in vigore lo scorso 11 febbraio 2025 ed è applicabile, salvo alcune disposizioni, a partire dallo scorso 12 agosto 2026.
Tra gli aspetti disciplinati troviamo:
- sostanze presenti negli imballaggi;
- riciclabilità;
- contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica;
- imballaggi compostabili;
- minimizzazione degli imballaggi;
- riutilizzo;
- etichettatura;
- valutazione della conformità;
- documentazione tecnica;
- dichiarazione di conformità UE.
Per un’azienda alimentare questo significa che non bisognerà più valutare la conformità del packaging solamente dal punto di vista dell’idoneità al contatto con gli alimenti.
Il PPWR introduce delle nuove conformità che dovranno essere gestite parallelamente alla legislazione inerente ai MOCA.
Dichiarazione di conformità PPWR: che cos’è?
L’articolo 38 del Reg. (UE) 2025/40 prevede che per la valutazione della conformità degli imballi, dovrà essere seguita una procedura specifici (PPWR aziende alimentari).
Inoltre, se mediante tale procedura verrà dimostrata la conformità dell’imballaggio, il fabbricante dovrà predisporre la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 39.
Il contenuto della dichiarazione dovrà inoltre seguire il modello previsto dall’Allegato VIII del Regolamento, racchiudendo in essa informazioni come:
- identificazione univoca dell’imballaggio;
- nome ed indirizzo del fabbricante;
- responsabile della dichiarazione;
- descrizione dell’imballaggio che ne consenta la tracciabilità;
- normative applicabili;
- norme armonizzate, specifiche comuni o altre specifiche tecniche utilizzate;
- eventuale intervento di organismi notificati, quando applicabile;
- informazioni aggiuntive;
- luogo e data;
- nome, funzione e firma del soggetto che firma la dichiarazione.
Non si tratta quindi di una semplice dichiarazione del fornitore con la quale viene affermato che “l’imballaggio è conforme al PPWR”.
I fabbricanti dovranno compilare la dichiarazione con tutte le informazioni previste, e spesso sarà chi lavora nella qualità ad occuparsene.
Chi deve predisporre la dichiarazione di conformità PPWR?
Questo è probabilmente il punto che sta creando più confusione tra gli addetti ai lavori delle aziende alimentari.
Secondo l’articolo 15 del Reg. (UE) 2025/40, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta dal fabbricante.
Ma attenzione: il fabbricante ai fini del PPWR non coincide necessariamente con l’impresa che produce fisicamente il prodotto!
Le FAQ della Commissione europea ed i successivi chiarimenti CONAI hanno approfondito proprio questo aspetto.
Per gli imballaggi destinati alla vendita e gli imballaggi multipli, il fabbricante sarà normalmente l’operatore che effettua le fasi finali di trasformazione dell’imballaggio, come riempimento e sigillatura, e lo riempie con il proprio prodotto.
In molti casi, quindi, l’azienda alimentare che confeziona il prodotto potrebbe qualificarsi come fabbricante ai fini del PPWR.
In altri casi invece, il fabbricante potrebbe essere il soggetto titolare del marchio o del nome presente sull’imballaggio, anche se non ha confezionato o prodotto l’alimento.
La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, considerando il nome o il marchio presente sull’imballaggio, chi ne determina le specifiche e le deroghe previste per le microimprese.
Un esempio pratico: azienda alimentare che acquista vasetto, tappo ed etichetta
Pensiamo ad un’azienda che produce conserve vegetali a proprio marchio.
L’azienda acquista:
- vasetto in vetro dal fornitore A;
- tappo dal fornitore B;
- etichetta dal fornitore C.
Successivamente riempie il vasetto con il proprio prodotto, applica il tappo e l’etichetta e commercializza la conserva con il proprio marchio.
Un errore potrebbe essere limitarsi a raccogliere le generiche dichiarazioni dei fornitori pensando di aver così assolto a tutti gli obblighi del PPWR.
In questo caso, poiché il fabbricante sarà stato presumibilmente inquadrato come il produttore delle conserve, dovrà richiedere ai propri fornitori tutte le informazioni e la documentazione necessaria per predisporre la dichiarazione di conformità.
Tali informazioni diventeranno parte della valutazione della conformità in base a quanto previsto dall’allegato VII del Reg. (UE) 2025/40.
Una volta raccolta tutta la documentazione e valutata come conforme, il fabbricante dovrà poi predisporre la dichiarazione di conformità PPWR tenendo conto dell’allegato VIII del Reg. (UE) 2025/40.
Spiego questo passaggio in modo dettagliato nel corso online “Come predisporre una dichiarazione di conformità PPWR“.
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La dichiarazione del fornitore è sufficiente ai fini del PPWR?
Questo è un altro errore che sto riscontrando frequentemente durante le mie consulenze.
L’articolo 16 del PPWR attribuisce ai fornitori l’obbligo di mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio.
La documentazione ricevuta dai fornitori è quindi fondamentale!
Un’altra cosa importante è non confondere la documentazione fornita dai fornitori con la dichiarazione di conformità UE.
Le FAQ della Commissione chiariscono che, in generale, i fornitori di imballaggi non sono i responsabili della redazione della dichiarazione di conformità UE quando non sono essi stessi i fabbricanti dell’unità di imballaggio considerata.
Ciò significa che toccherà al fabbricante assolvere a la compilazione della dichiarazione di conformità PPWR.
La Dichiarazione MOCA può sostituire quella PPWR?
No!
La dichiarazione di conformità MOCA, relativa ai materiali ed oggetti destinati a venire al contatto con gli alimenti e la dichiarazione di conformità PPWR rispondono a disposizioni e finalità differenti.
Per un’azienda alimentare la dichiarazione conformità MOCA continua ad essere necessaria, ma non sostituisce la valutazione e la documentazione previste dal Reg. (UE) 2025/40.
Ciò significa che utilizzare la vecchia dichiarazione di conformità MOCA aggiungendovi semplicemente una frase come “conforme al Regolamento (UE) 2025/40” non sarà sufficiente per essere conforme alla nuova normativa PPWR, anche se nessuno vieta di integrare le 2 dichiarazioni, seguendo quanto previsto dagli allegati VII ed VIII del Reg. (UE) 2025/40.
La dichiarazione di conformità PPWR deve essere predisposta per ogni componente dell’imballaggio?
Le FAQ della Commissione pubblicate nell’agosto 2026 hanno chiarito un altro punto particolarmente importante.
La valutazione della conformità e la relativa dichiarazione di conformità UE devono essere predisposte per l’intera unità di imballaggio, comprendendo i componenti integrati e separati che ne fanno parte.
Prendiamo nuovamente come esempio una conserva alimentare.
L’unità di imballaggio potrebbe comprendere diversi elementi che, una volta messi insieme, svolgono la funzione di imballaggio.
Per questo motivo non è corretto ragionare esclusivamente per singolo materiale (ovvero solo vetro, plastica, carta o metallo) senza prima ricostruire l’unità di imballaggio per intero sulla quale deve essere effettuata la valutazione.
Cosa deve fare chi importa prodotti alimentari confezionati da Paesi extra UE?
Il PPWR attribuisce diversi obblighi anche agli importatori.
Prima di immettere un imballaggio sul mercato, l’importatore dovrà verificare, tra l’altro, che:
- il fabbricante abbia effettuato la procedura di valutazione della conformità;
- sia stata predisposta la documentazione tecnica richiesta;
- l’imballaggio sia stato etichettato in modo conforme;
- siano presenti tutti i documenti richiesti;
- il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di identificazione ed informazione previsti dal Regolamento.
L’importatore dovrà inoltre conservare una copia della dichiarazione di conformità UE e metterla a disposizione delle autorità competenti, assicurandosi che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile se richiesta.
Pertanto, un’azienda italiana che importa direttamente alimenti confezionati da un Paese extra UE, non dovrebbe limitarsi a richiedere genericamente al proprio fornitore se “il packaging sia conforme al PPWR”.
Dovrà invece richiedere la dichiarazione di conformità UE e verificare la disponibilità di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento.
Nel caso invece venisse inquadrato l’importatore come fabbricante ai sensi del PPWR, toccherà a lui predisporre la dichiarazione di conformità UE.
E chi acquista prodotti già confezionati e li distribuisce?
Prima di immettere un imballaggio a disposizione sul mercato, il distributore dovrà agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti del Regolamento e verificare che tutti gli elementi in esso richiesti siano resi accessibili, tra cui la dichiarazione di conformità UE.
Inoltre, l’articolo 21 del PPWR, stabilisce un principio particolarmente importante: quando un importatore o un distributore immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o il proprio marchio commerciale oppure modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, potrebbe lui stesso essere considerato fabbricante ai fini del PPWR.
Cosa dovrebbe fare concretamente un’azienda alimentare per essere a norma con il PPWR
Per chi si occupa di qualità, il primo passo non dovrebbe essere scaricare online un fac-simile di dichiarazione ed iniziare a compilarla.
Prima di tutto sarà necessario ricostruire correttamente tutta la situazione aziendale.
In particolare, suggerisco di:
- censire tutti gli imballaggi già utilizzati;
- ricostruire le diverse unità di imballaggio;
- identificare il ruolo dell’azienda per ciascun caso;
- individuare in quali casi la propria azienda potrebbe configurarsi come fabbricante;
- richiedere ai fornitori tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione;
- verificare quali requisiti degli articoli da 5 a 12 siano applicabili;
- predisporre la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
- effettuare la valutazione della conformità;
- predisporre, quando di propria competenza, la dichiarazione di conformità UE secondo l’Allegato VIII;
- stabilire una procedura per mantenere sempre aggiornata la documentazione in caso di modifiche dell’imballaggio o dei requisiti PPWR.
È proprio su questa parte operativa che ho realizzato il nuovo corso online “Come predisporre una dichiarazione di conformità PPWR“, pensato soprattutto per i responsabili qualità, i tecnologi alimentari ed i consulenti che devono creare delle procedure aziendali immediatamente applicabili.
Inoltre, al termine del corso della durata di minuti circa, verrà fornito un modello editabile della dichiarazione di conformità PPWR, da utilizzare come base di lavoro adattandolo al proprio caso aziendale.
Per quanto tempo dovrà essere conservata la dichiarazione di conformità PPWR?
Il PPWR prevede che il fabbricante dovrà conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE:
- per 5 anni dalla data di immissione sul mercato nel caso degli imballaggi monouso;
- per 10 anni dalla data di immissione sul mercato nel caso degli imballaggi riutilizzabili.
Anche questo aspetto dovrebbe essere inserito nelle procedure documentali del sistema qualità aziendale.
Il PPWR non finisce con la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità UE è solamente uno degli adempimenti previsti dal nuovo PPWR.
Il Regolamento introduce nuovi requisiti che entreranno pienamente a regime secondo differenti scadenze e che riguarderanno, tra gli altri, la riciclabilità, il contenuto di materiale riciclato, la minimizzazione degli imballaggi, la compostabilità, il riutilizzo e l’etichettatura ambientale armonizzata.
Per questo motivo la gestione del PPWR dovrebbe essere affrontata come un progetto aziendale e non come la semplice compilazione di nuovi documenti.
Quando serve il supporto di un esperto
L’aspetto più delicato del PPWR è comprendere quali obblighi ricadano effettivamente sull’azienda.
Un produttore alimentare che confeziona con il proprio marchio, un’impresa che fa confezionare il prodotto da un terzista, un importatore di prodotti extra UE ed un distributore non si trovano necessariamente nella stessa situazione.
Prima di predisporre la documentazione prevista dal PPWR sarà quindi necessario analizzare:
- ruolo dell’azienda;
- tipologia di imballaggi;
- soggetti coinvolti nella filiera;
- documentazione disponibile;
- requisiti applicabili;
- responsabilità nella predisposizione della dichiarazione di conformità UE.
Sei un’azienda alimentare ed hai bisogno di un supporto per adeguarti al nuovo PPWR?
Possiamo analizzare gli imballaggi utilizzati, individuare gli obblighi applicabili e supportarti nella gestione di tutta la documentazione necessaria.
Scrivici una mail a:
📩 info@etichettealimentari.com
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Ho realizzato il corso online “Come predisporre una dichiarazione di conformità PPWR“, dedicato a chi lavora nella qualità, ai tecnologi alimentari, ai consulenti ed alle aziende che dovranno affrontare concretamente questo nuovo adempimento.
Durante il corso di 50 minuti, sarà affrontata la nuova normativa e soprattutto il metodo da utilizzare per predisporre una dichiarazione di conformità PPWR.
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Dott. Cristian Panarelli
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