Vendita di alimenti online: quali informazioni devono comparire nell’e-commerce?

Vendita di alimenti online e informazioni obbligatorie sull'e-commerce

La vendita di alimenti online attraverso un sito e-commerce non significa semplicemente pubblicare la foto della confezione, indicare il prezzo ed aggiungere il pulsante “Acquista”.

Prima che il consumatore concluda l’ordine dovrà essere in grado di consultare gran parte delle informazioni obbligatorie previste per le etichette degli alimenti.

Tale obbligo riguarda sia gli e-commerce gestiti dalle aziende produttrici, sia i marketplace, i negozi online, le piattaforme di delivery e tutti gli altri siti o applicazioni di vendita a distanza.

Uno degli errori più frequenti consiste nell’avere a norma le etichette dei prodotti ma sottovalutare la pagina dei propri alimenti venduti online con informazioni assenti o incomplete. Ingredienti, allergeni, dichiarazione nutrizionale e le altre informazioni obbligatorie potrebbero essere assenti dal sito, anche se correttamente presenti sul packaging fisico.

Il Reg. (UE) n. 1169/2011 disciplina espressamente la vendita a distanza degli alimenti e stabilisce quali informazioni devono essere disponibili prima che il consumatore effettui l’acquisto.

Cosa si intende per vendita a distanza degli alimenti

Il Reg. (UE) n. 1169/2011 considera come mezzo di comunicazione a distanza qualsiasi mezzo che consenta di concludere un contratto senza la presenza fisica contemporanea del fornitore e del consumatore.

Rientrano quindi nella disciplina della vendita a distanza, ad esempio:

  • siti e-commerce aziendali;
  • marketplace;
  • piattaforme online attraverso le quali è possibile ordinare alimenti;
  • altre forme di vendita nelle quali il consumatore effettua l’acquisto senza trovarsi fisicamente davanti al prodotto.

Per un’azienda alimentare questo significherà che la conformità delle informazioni non dovrà essere valutata esclusivamente sul packaging dei prodotti ma su ogni scheda prodotto presente in fase di acquisto.

Quali informazioni devono essere disponibili prima dell’acquisto

L’articolo 14 del Reg. (UE) n. 1169/2011 stabilisce quanto segue:

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

Ciò significa che tutte le informazioni obbligatorie dovranno comparire sul supporto utilizzato per la vendita a distanza, ad esempio la pagina web, oppure essere fornite attraverso un altro mezzo appropriato chiaramente individuato dall’operatore e senza costi supplementari per il consumatore, ad esclusione del TMC o della data di scadenza e del numero di lotto (non previsto dall’articolo 9).

Al momento della consegna, invece, dovranno essere disponibili tutte le altre indicazioni obbligatorie, compreso il numero di lotto ed il TMC o la data di scadenza.

Cosa dovrebbe contenere la pagina prodotto di un alimento

La pagina di vendita di ogni singolo prodotto venduto online, dovrebbe quindi essere costruita partendo da tutte le informazioni obbligatorie applicabili a quello specifico alimento, ad esclusione del numero di lotto e dal TMC o data di scadenza.

Tra le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1169/2011 troviamo, quando applicabili:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti;
  • allergeni;
  • quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti (QUID), quando richiesta;
  • quantità netta;
  • condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
  • nome o ragione sociale ed indirizzo dell’OSA;
  • Paese di origine o luogo di provenienza, nei casi previsti;
  • istruzioni per l’uso, quando necessarie;
  • titolo alcolometrico volumico per le bevande alle quali si applica l’obbligo;
  • dichiarazione nutrizionale.

A tali informazioni però potrebbero aggiungersene altre in base alla tipologia di alimento oppure potrebbero esserci esenzioni, in base a quanto previsto dalla norma. Il principio però rimane lo stesso: il consumatore dovrà essere in grado di consultare tutte le informazioni previste per quella categoria di alimento prima dell’acquisto.

Altre informazioni obbligatorie da fornire al consumatore, potrebbero essere ad esempio le modalità di smaltimento. Queste però potrebbero essere fornite mediante altri metodi, previsti dalla norma.

L’errore più comune nella vendita online: pubblicare soltanto la foto dell’etichetta

Alcune aziende, per la vendita di alimenti online, caricano sul proprio e-commerce la fotografia della confezione e ritengono di aver così assolto agli obblighi informativi.

È una soluzione rischiosa poiché la fotografia pubblicata potrebbe avere:

  • bassa risoluzione;
  • caratteri poco leggibili;
  • parti dell’etichetta non visibili o tagliate;
  • ingredienti presenti sul retro della confezione e non pubblicato;
  • tabella nutrizionale troppo piccola;
  • informazioni coperte dalla forma del packaging;
  • immagini non aggiornate rispetto al prodotto effettivamente venduto.

Il consumatore deve poter accedere alle informazioni aggiornate ed effettivamente valide per il prodotto che sta acquistando. Inoltre, il consumatore dovrà essere in grado di ricevere tutte le informazioni in una lingua comprensibile in base al paese di destinazione.

Ingredienti e allergeni: attenzione agli aggiornamenti

Uno dei punti più delicati quando parliamo di etichettatura riguarda gli allergeni.

Immaginiamo che un’azienda modifichi la ricetta di un biscotto aggiungendo le nocciole e che la nuova etichetta venga aggiornata mentre sul sito web rimanga il vecchio elenco ingredienti.

Il consumatore potrebbe quindi acquistare il prodotto sulla base di informazioni non più valide e soprattutto pericolose in caso di allergie o intolleranze.

Per questo motivo ogni revisione della ricetta dovrebbe comportare una verifica non soltanto del packaging, ma di tutti gli altri canali distributivi come:

  • sito aziendale;
  • e-commerce;
  • marketplace;
  • cataloghi digitali;
  • schede tecniche inviate ai distributori;
  • eventuali piattaforme utilizzate dai clienti.

Poiché diversi canali della GDO utilizzano piattaforme esterne per la verifica delle informazioni e delle foto sui prodotti, bisognerà aggiornare tutte le informazioni anche su di esse. Un esempio potrebbe essere l’archivio digitale “Immagino” offerto da GS1.

La tabella nutrizionale deve essere presente anche online?

Se la dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per il prodotto, dovrà essere resa disponibile anche prima dell’acquisto online.

Anzi, in alcuni casi potrebbe diventare obbligatoria solo online, come nel caso di quegli alimenti distribuiti a livello locale solo dal produttore ma commercializzati online su diversi marketplace (deroga prevista dall’allegato V del Reg. (UE) n.1169/2011).

Poiché il consumatore effettua la scelta prima di ricevere fisicamente il prodotto, bisognerà inoltre prestare attenzione alla coerenza dei dati riportati nella tabella nutrizionale del prodotto rispetto a quella riportata nella scheda prodotto del sito web. Potrebbe accadere infatti che le aziende aggiornino i dati nutrizionali riportati sul packaging senza avvisare il distributore o il gestore dell’e-commerce aziendale.

I dati presenti sull’etichetta e nella scheda prodotto dovranno sempre coincidere!

Il TMC o la data di scadenza devono essere presenti sul sito online?

Questo è uno degli aspetti che genera più dubbi tra chi vende alimenti online.

Per gli alimenti preimballati venduti a distanza, il TMC o la data di scadenza rappresentano delle eccezione alle informazioni da fornire prima dell’acquisto.

Stessa cosa vale per il numero di lotto.

Non è quindi necessario pubblicare sul sito il TMC o la scadenza delle singole confezioni che verranno spedite ma bisognerà fornire tali informazioni al momento della consegna.

Naturalmente, se l’azienda dovesse comunicare volontariamente informazioni sulla durata del prodotto, queste dovranno essere corrette e non ingannevoli.

Scrivere, ad esempio, “shelf life garantita 12 mesi” dovrebbe essere coerente con le reali condizioni di vendita e distribuzione.

I claim nutrizionali e salutistici possono essere inseriti anche sul sito?

Espressioni come:

“ricco di proteine”

“fonte di fibre”

“senza zuccheri aggiunti”

“a basso contenuto di grassi”

sono claim nutrizionali e devono rispettare le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1924/2006.

Il fatto che il claim non compaia sulla confezione ma soltanto sul sito non esclude l’applicazione della normativa.

Le informazioni e la comunicazione utilizzate per presentare e commercializzare l’alimento dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma, fornendo al consumatore tutte le informazioni previste obbligatorie. Tali informazioni potrebbero essere vantate sui soli pack, solo online oppure in entrambi i mezzi di comunicazione, l’importante è che siano conformi al Regolamento.

Lo stesso vale per descrizioni che attribuiscono al prodotto effetti sulla salute.

È quindi possibile avere un packaging conforme e, contemporaneamente, una pagina e-commerce non conforme a causa delle informazioni di marketing.

Requisiti degli e-commerce per i prodotti importati

Le non conformità degli e-commerce diventano ancora più frequenti con i prodotti importati.

Un distributore potrebbe ricevere dal produttore estero:

  • etichetta originale;
  • traduzione italiana;
  • scheda tecnica;
  • immagini per l’e-commerce;
  • descrizione commerciale già pronta.

Non bisogna però presumere che tutti questi documenti siano corretti e coerenti tra loro.

Potrebbe infatti accadere che la confezione estera riporti un elenco ingredienti aggiornato mentre le informazioni presenti sull’e-commerce facciano riferimento ad una formulazione precedente.

Oppure che il marketplace utilizzi automaticamente le informazioni provenienti da un database estero.

Quali controlli fare prima di vendere online gli alimenti importati

Prima di inserire i prodotti online bisognerà confrontare:

  • etichetta italiana;
  • scheda tecnica;
  • dichiarazione nutrizionale;
  • conformità dei claim ai regolamenti europei;
  • immagini (potrebbe essere necessario inserire il QUID);
  • testi della pagina e-commerce.

Non bisogna dimenticare inoltre che per i prodotti Extra – UE sarà necessario indicare l’importatore e verificare che i requisiti esteri siano validi anche per il mercato UE (ad esempio claim diversi o QUID non inseriti).

Conclusioni

La vendita di alimenti online è soggetta a precisi obblighi informativi e non basta inserire la sola foto del prodotto.

Per gli alimenti preimballati, bisognerà fornire al consumatore prima dell’acquisto gran parte delle informazioni obbligatorie previste dal Reg. (UE) n. 1169/2011, mentre al momento della consegna, dovranno essere presenti anche il lotto ed il TMC o la data di scadenza.

Avere una confezione conforme non è sufficiente se la pagina e-commerce riporta informazioni incomplete, obsolete o incoerenti.

Le aziende che vendono alimenti online potrebbero rischiare sanzioni in base alla gravità ed alla normativa applicabile, infatti potrebbero essere sanzionate in base al D.Lgs. 231/2017 o alla nuova Legge n.75/2026.

Una verifica preventiva da parte dei nostri esperti permetterà di ridurre il rischio di non conformità, contestazioni, errori o, nei casi più gravi, richiami dal mercato.


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