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Denominazione “Aceto” in etichetta: è vietato usare solo la parola aceto?
Sul sito istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è stato pubblicato un chiarimento relativo all’articolo 49, comma 1, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, riguardante la corretta denominazione di vendita dell’aceto. In esso viene chiarito ogni dubbio circa il possibile utilizzo della sola denominazione “Aceto” in etichetta.
L’Ufficio Legislativo specifica infatti che la denominazione dell’aceto deve essere sempre completata dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui il prodotto deriva, ad esempio:
- aceto di vino
- aceto di mele
- aceto di riso
L’utilizzo della sola parola “aceto”, priva dell’indicazione della materia prima, è quindi da ritenersi non conforme.
Cosa prevede l’art. 49, comma 1, della Legge 238/2016
Il chiarimento del Ministero precisa quanto di seguito:
“Il comma 1 dell’articolo 49 della presente legge, si interpreta nel senso che nel prevedere la sola denominazione “aceto di …”, di fatto si esclude la possibilità di utilizzare il termine “aceto” da solo disponendo, altresì, proprio in ragione del principio di tutela della qualità e del consumatore, che tale denominazione del prodotto debba essere sempre completata dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale ad esempio “aceto di vino”, “aceto di mele”, “aceto di riso”, a seconda dei casi. Pertanto, la riserva d’uso limitata alla denominazione di vendita “aceto di …”, non lascia senza disciplina l’uso del solo termine “aceto”, bensì ne vieta, implicitamente, l’utilizzo se privo dell’indicazione della materia prima che deve essere di origine agricola.”
In altre parole, la denominazione legale di vendita non può essere generica, ma deve identificare chiaramente l’origine del prodotto.
Implicazioni per le etichette gli aceti
Dal punto di vista operativo, questo comporta che:
- la denominazione di vendita deve sempre riportare “aceto di …” seguito dalla materia prima;
- la sola dicitura “aceto” non rispetta quanto previsto dalla normativa nazionale;
- in caso di controllo ufficiale, l’assenza dell’indicazione della materia prima potrebbe essere oggetto di contestazione.
È quindi opportuno verificare attentamente quanto riportato nelle etichette, soprattutto in caso di ristampe, restyling di tipo grafico o lancio di nuovi prodotti.
Cosa prevede la normativa europea, ovvero il Regolamento (UE) n. 1169/2011
L’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che la denominazione dell’alimento deve essere la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.
Nel caso dell’aceto, poiché la normativa nazionale prevede chiaramente la denominazione legale “aceto di …”, non è necessario utilizzare denominazioni usuali o descrittive.
Impatti per le aziende alimentari
Per le imprese che producono o commercializzano aceti di diversa natura, il chiarimento comporta:
- la verifica delle denominazioni di vendita attualmente riportate in etichetta;
- l’eventuale adeguamento delle confezioni che riportano la sola dicitura “aceto”;
- il coordinamento tra ufficio qualità, marketing e grafica per evitare errori in fase di ristampa.
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