In un“croissant farcito” il QUID va sempre indicato? La risposta del Dott. Panarelli.
In questo articolo vorrei rispondere al quesito di un lettore circa l’etichettatura ed il QUID di un croissant farcito.
Domanda di un lettore:
“Buongiorno Dott. Panarelli, la nostra azienda sta lavorando sull’etichetta di un prodotto da forno, in particolare di un croissant che nella denominazione commerciale di vendita viene indicato solamente come ‘croissant farcito’. Nel packaging non ci sono né immagini né scritte che evidenziano la tipologia di farcitura (ad esempio crema o marmellata). Mi chiedevo: va comunque indicata la percentuale della farcitura oppure in questo caso non è obbligatorio?”
Risposta:
Gentile collega, ti ringrazio per la domanda che merita un approfondimento.
In un caso come questo, in cui la denominazione commerciale del prodotto è semplicemente “croissant farcito” e che sull’etichetta non compaiono né immagini né frasi che richiamano alla natura della farcitura, l’indicazione del QUID non è obbligatoria.
Questo perché il Reg. (UE) 1169/2011 prevede che il QUID debba essere indicato solamente quando un ingrediente viene messo in evidenza nella denominazione di vendita, attraverso immagini, scritte pubblicitarie o altri elementi grafici, oppure quando la sua presenza sia essenziale per caratterizzare il prodotto agli occhi del consumatore.
Nel caso specifico di un “croissant farcito”, l’indicazione del ripieno è un’informazione generica e che non fa riferimento ad un ingrediente specifico come ad esempio potrebbe essere la presenza di crema, cioccolato, confettura o altre tipologie di ripieno. Di conseguenza, la normativa non impone l’indicazione del QUID.
Questa interpretazione è inoltre in linea con quanto previsto dalla Circolare numero 31577 del 18 settembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella quale viene indicato quanto di seguito:
La menzione della farcitura o del ripieno, senza ulteriori specificazioni, tuttavia, non comporta l’obbligo del QUID (es.: biscotto farcito, olive farcite, pasta fresca con ripieno) in quanto nessun ingrediente viene specificato.
Tale Circolare va a confermare quanto già indicato nella più datata Circolare MININDUSTRIA 31.3.00 n.165 ovvero “Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del D. L.vo n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari” la quale già prevedeva una casistica simile.
Va comunque precisato che l’indicazione del QUID scatterebbe anche nel caso di una sola immagine, di una frase o di un elemento grafico sull’imballaggio raffigurante il tipo di farcitura presente all’interno del croissant.
In ogni caso, sarebbe sempre auspicabile da parte del produttore essere essere trasparenti nei confronti del consumatore, indicando la percentuale del ripiano anche se non espressamente richiesto dalla norma. Inoltre, trattandosi di circolari italiane, potrebbe essere che nei diversi stati dell’UE potrebbero essere state date altre interpretazioni della norma.
Per questo motivo siamo lieti di offrire il servizio di consulenza in etichettatura alimentare completo in modo da valutare la singola casistica ed evitare problemi legali di ogni tipo.
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Dott. Cristian Panarelli
Tecnologo Alimentare n. 320 OTA Puglia
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