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Uova: nuove regole sulla stampigliatura per alcuni allevamenti dal 1° dicembre 2025

Stampigliatura delle uova esenzioni

Dal 1° dicembre 2025 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 novembre 2025, n. 0643818, emanato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), che introduce esenzioni dall’obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione.

Il Decreto disciplina l’applicazione nazionale delle nuove disposizioni europee, definendo in quali casi la stampigliatura può avvenire nel centro di imballaggio anziché direttamente in allevamento.

Il riferimento normativo europeo

La possibilità di introdurre deroghe alla stampigliatura in allevamento è prevista dal Regolamento UE n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento delegato UE 2023/2464 della Commissione.

In particolare, l’Allegato VII consente agli Stati membri di prevedere l’esenzione dall’obbligo di stampigliatura nel luogo di produzione, purché:

  • siano applicati criteri oggettivi e verificabili;
  • la stampigliatura avvenga nel primo centro di imballaggio;
  • sia garantita la tracciabilità delle uova.

Il decreto del MASAF rende quindi operative tali disposizioni sul territorio nazionale.

Allevamenti che possono beneficiare dell’esenzione

L’esenzione dall’obbligo di stampigliatura nel luogo di produzione si applica alle uova prodotte:

  • in allevamenti con un massimo di 50 galline ovaiole;
  • in allevamenti con contratti di conferimento, trasferimento o vendita dell’intera produzione verso uno o più centri di imballaggio, a condizione che il sistema di allevamento sia verificabile;
  • in allevamenti avicoli integrati dal punto di vista strutturale e/o funzionale con il proprio centro di imballaggio.

Queste condizioni mirano a semplificare gli adempimenti per filiere organizzate e controllabili.

Dove deve avvenire la stampigliatura delle uova

Per le uova rientranti nei casi di esenzione, il decreto stabilisce che:

  • la stampigliatura delle uova non è più obbligatoria nell’allevamento;
  • il codice identificativo deve essere apposto nel primo centro di imballaggio che riceve le uova.

Resta invece invariato l’obbligo di apporre il codice completo, comprensivo del sistema di allevamento, dello Stato membro e del codice dell’allevamento, prima dell’immissione sul mercato.

Impatti operativi per allevamenti e centri di imballaggio

Dal punto di vista operativo, le nuove disposizioni nazionali comportano:

  • una riduzione degli oneri operativi per i piccoli allevamenti;
  • un ruolo centrale del centro di imballaggio nella gestione della tracciabilità;
  • la necessità di rapporti contrattuali ben definiti tra le parti.

Gli operatori coinvolti nella produzione e nella commercializzazione delle uova sono tenuti a verificare attentamente la propria posizione per evitare applicazioni improprie della deroga.

Conclusioni

Il decreto introduce una semplificazione normativa per i piccoli produttori, senza compromettere i requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa europea.

Gli allevamenti ed i centri di imballaggio dovranno valutare caso per caso la corretta applicazione dell’esenzione in modo da assicurare il rispetto delle nuove norme.

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